Regolamento (CE) n. 767/98 della Commissione del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Testo:
REGOLAMENTO (CE) N. 767/98 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punto 4,
considerando che nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione, tenutasi ad Harare, Zimbabwe, dal 9 al 20 giugno 1997, sono state adottate, con il sostegno degli Stati membri che sono parti della convenzione, diverse risoluzioni e decisioni aventi un'incidenza diretta sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97; che è pertanto opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione (3);
considerando che la raccomandazione V.c) della risoluzione Conf. 10.2, relativa alle licenze e ai certificati, rende necessario modificare l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 939/97 per estendere da sei a dodici mesi il periodo di validità dei certificati di origine per l'introduzione nella Comunità delle specie elencate nell'appendice III della convenzione;
considerando che la risoluzione Conf. 10.16, che precisa alcune definizioni e condizioni applicabili agli esemplari di specie animali allevati in cattività, richiede l'inserimento di talune definizioni nell'articolo 1 e la sostituzione dell'articolo 24 nel citato regolamento;
considerando che la raccomandazione g) della risoluzione Conf. 10.13, sull'applicazione della convenzione relativamente alle specie di piante da legname, amplia il campo di applicazione dei termini "riprodotti artificialmente" e richiede la modificazione dell'articolo 26 di detto regolamento;
considerando che la raccomandazione e) della risoluzione Conf. 10.12, sulla conservazione degli storioni, richiede la modificazione degli articoli 27 e 28 in modo da applicare la deroga raccomandata ad una quantità massima di 250 g di caviale esportato o riesportato o introdotto nella Comunità come oggetto personale;
considerando che una decisione della conferenza relativa all'uso di unità di misura per gli esemplari di specie da legname richiede la modificazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 939/97;
considerando che la risoluzione Conf. 10.22 aggiorna l'elenco approvato delle opere di riferimento relative alla nomenclatura, per cui si rende necessario sostituire l'allegato VI di detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie della flora e della fauna selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, valgono le seguenti:
a) "data di acquisizione", la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;
b) "discendente della prima generazione (F1)", esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale;
c) "discendente della seconda generazione (F2)" e "discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)", esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;
d) "riserva riproduttiva", tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;
e) "ambiente controllato", un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale."
2) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, i certificati di origine di esemplari e specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio."
3) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato e allevato in cattività soltanto quando un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:
a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, ai seguenti fini:
i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
ii) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;
d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato."
4) All'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
"Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del primo comma".
5) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità di una quantità massima per persona di 250 g di caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione."
6) All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per l'esportazione o la riesportazione di una quantità massima per persona di 250 g di caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione."
7) L'allegato V è così modificato:
a) Nella colonna "Unità raccomandate", alle voci "Tronco" e "Legno segato", l'unità di misura è sostituita come segue:
"m3/kg (usare kg solo in caso di legname per scopi specifici, commercializzato in peso anziché in volume, ad esempio Guaiacum spp.)";
b) Nella colonna "Unità raccomandate", alla voce "Piallaccio", l'unità di misura è sostituita come segue:
"m3 per gli sfogliati, m2 per il tranciato".
8) L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1998.
Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
(2) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1.
(3) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.
ALLEGATO
"ALLEGATO VI
Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c)
a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, seconda edizione, (pubblicato da D. E. Wilson and D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) per la nomenclatura dei mammiferi;
b) A reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) per i nomi degli ordini e delle famiglie di uccelli;
c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) e A supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World (Sibley and Monroe, 1993, Yale University Press) per i nomi dei generi e delle specie di uccelli;
d) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), per i nomi delle specie del genere Tupinambis presenti in Argentina e Paraguay;
e) Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), pubblicato con il patrocinio della Lega degli erpetologi, per la nomenclatura dei serpenti;
f) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) e Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) per la nomenclatura degli anfibi, fino a quando non sia stata pubblicata la seconda edizione del primo testo;
g) The Plant-Book, ristampa (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press), per i nomi generici di tutte le piante CITES, a meno che non siano stati sostituiti da elenchi standard approvati dalla conferenza della parti, come indicato alle lettere da i) a m);
h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8a edizione, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, a meno che non siano stati sostituiti da elenchi standard approvati dalla Conferenza delle parti, come indicato alle lettere da i) a m);
i) A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae;
j) The Bulb Checklist (1997, compilata dalla Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cyclamen (Primulaceae) Galanthus e Sternbergia (Liliaceae);
k) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia taxa (Euphorbiaceae) (1997, pubblicata dall'Agenzia federale tedesca per la conservazione della natura) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di euphorbie succulente;
l) CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione, (1997, compilata da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie delle Cactaceae;
m) CITES Orchid Checklist, (compilata dalla Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume I, 1995) e Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997)."